Kalaway • 14 Maggio 2021

La Centrale Rischi di Banca d’Italia

La centrale dei rischi è un sistema informativo, gestito dalla Banca d’Italia, scopri di più nel nostro approfondimento

La Centrale dei Rischi (o servizio di centralizzazione dei rischi) è un sistema informativo, gestito dalla Banca d’Italia, che raccoglie le informazioni fornite da banche e società finanziarie sui crediti che esse concedono ai loro clienti, sia privati che imprese. In particolare tratteremo

  • Chi partecipa alla Centrale Rischi
  • Benefici
  • Soggetti segnalati e richiesta dati alla Centrale Rischi
    • Tramite il servizio online
    • Tramite richiesta diretta
  • Quando si viene segnalati alla Centrale Rischi di Banca d’Italia
  • Correttezza, segnalazioni e eventuali rettifiche
  • Cosa fornisce la Centrale Rischi ai segnalanti
  • Memorandum of Understanding
  • Centrale rischi e rating MCC
  • Vademecum per un buon utilizzo della Centrale Rischi

Il servizio di centralizzazione dei rischi è dunque alimentato dagli intermediari finanziari stessi, i quali segnalano i soggetti affidati e l’ammontare del relativo credito alla Banca d’Italia. A quest’ultima spetta poi il compito di elaborare le segnalazioni ricevute e restituire agli intermediari segnalanti informazioni, opportunamente articolate, circa l’indebitamento complessivo dei propri affidati e della clientela potenziale.
Pertanto, l’obiettivo ultimo di questo sistema è quello di consentire agli intermediari partecipanti di migliorare la propria capacità di valutazione del merito creditizio e di gestione del rischio degli impieghi, mediante l’accesso ai dati relativi al grado di indebitamento della clientela.

Chi partecipa alla Centrale Rischi

L’attuale regolamentazione prevede l’obbligatoria partecipazione alla Centrale dei Rischi per una vasta platea di intermediari finanziari, tra cui:

  • Banche italiane e succursali in Italia di banche comunitarie ed extracomunitarie (c.d. banche iscritte all’albo ex art 13 t.u.b.);
  • Intermediari finanziari iscritti all’albo unico di cui all’art. 106 t.u.b.;
  • Società di cartolarizzazione dei crediti e società cessionarie per la garanzia di obbligazioni bancarie (c.d. società covered bonds)
  • OICR che investono in crediti
  • Cassa depositi e prestiti.

Tali soggetti, denominati appunto “intermediari partecipanti”, devono comunicare con cadenza mensile la posizione di rischio relativa ai rapporti di credito e di garanzia posti in essere con ciascun cliente.

Benefici

Grazie alle informazioni fornite dalla Centrale Rischi (CR), gli operatori aderenti, prima di accordare un finanziamento, possono monitorare i rapporti già in essere della clientela e valutarne la capacità di rimborso. Così facendo, si vuole evitare che chi abbia già beneficiato di finanziamenti, possa essere ulteriormente affidato dal sistema raggiungendo un livello di indebitamento superiore alla propria capacità economica e patrimoniale, una situazione spiacevole che non solo avrebbe un’evidente ricaduta sui rischi operativi degli intermediari, ma si rifletterebbe negativamente anche sulla stabilità del complessivo sistema finanziario.

Questo spiega perché, sin dall’origine, il servizio in questione sia affidato alla Banca d’Italia, la quale attraverso i dati raccolti dalla Centrale può meglio adempiere alla propria funzione di vigilanza.

I benefici derivanti dalla CR sono anche a favore per la clientela “meritevole”, quella cioè con una buona storia creditizia, generalmente rappresentati da un più agevole accesso al credito o da un accesso al credito a condizioni migliori.

Soggetti segnalati e richiesta dati alla Centrale Rischi

Finora abbiamo detto che gli intermediari finanziari segnalano i soggetti affidati e l’ammontare del relativo credito alla Banca d’Italia ma non è ancora stato chiarito chi siano, nello specifico, i soggetti ad essere segnalati. soggetti segnalati sono tutte le persone fisiche, le imprese iscritte alla Camera di Commercio, le associazioni, le ditte individuali, le amministrazioni pubbliche etc. che hanno rapporti di credito e/o garanzia con un intermediario segnalante.

Chiunque dei soggetti appena citati, persona fisica o giuridica che sia, ha il diritto di conoscere la propria storia creditizia, facendo richiesta alla Banca d’Italia. Per accedere ai propri dati è necessario utilizzare una delle due modalità previste dalla Banca d’Italia.

Tramite il servizio online

Sul sito della Banca d’Italia è presente una sezione specifica, chiamata proprio Servizi online, dove bisogna selezionare il box Richiedi i dati. In alternativa si può utilizzare il Servizio online Centrale Rischi. Il richiedente può identificarsi mediante lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) oppure con la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) e, una volta entrato nell’area personale, può compilare l’apposito form online per richiedere l’accesso ai dati. Ottenuto quest’ultimo si può analizzare la propria posizione presso la Centrale rischi di Banca d’Italia ed anche esportare i dati. Se non si è in possesso di SPID o CNS si può, in alternativa, inviare la richiesta di accesso ai dati allegando un documento di identità o di riconoscimento equipollente, ovviamente in corso di validità. È utile sapere che l’accesso ai dati della Centrale dei rischi della Banca d’Italia da parte dei diretti interessati è gratuito. Inoltre, dal 2 ottobre 2020 le società possono sottoscrivere sulla piattaforma “Servizi online” un abbonamento per ricevere mensilmente i dati della CR al proprio indirizzo PEC. L’abbonamento è gratuito e ha la durata di un anno; è rinnovabile alla scadenza e può essere revocato in ogni momento. Il servizio può essere sottoscritto esclusivamente dal legale rappresentante munito di SPID o CNS.

Tramite richiesta diretta

Se non si vuole utilizzare il Servizio online, si può fare richiesta di accesso ai dati della Centrale Rischi recandosi direttamente presso una delle filiali della Banca d’Italia. In alternativa si può utilizzare la posta certificata (PEC), quella ordinaria o consegnare a mano il modulo di richiesta, che può essere scaricato dal sito della Banca d’Italia. Va sempre allegato il documento di riconoscimento in corso di validità. Per quanto riguarda i tempi di risposta, La Banca d’Italia fornisce, in genere, una risposta entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di accesso ai dati della Centrale dei Rischi. Per rassicurare, va detto che i dati della Centrale dei Rischi sono riservati e coperti dal segreto d’ufficio, dunque non possono essere né divulgati, né comunicati a soggetti diversi dal diretto interessato o altro soggetto legittimato.

Quando si viene segnalati alla Centrale Rischi di Banca d’Italia

I partecipanti alla Centrale Rischi sono tenuti a comunicare i crediti accordati individualmente ad un determinato soggetto per importo superiore ad un certo ammontare. Più in particolare, costituiscono oggetto di segnalazioni gli affidamenti per cassa e di firma, le garanzie reali e personali nonché i derivati, per importo pari o superiore alla soglia di segnalazione, attualmente fissata a 30.000 euro.

Invece, un limite inferiore – pari a 250 euro – è previsto per le segnalazioni delle posizioni di “sofferenza”, le quali indicano le esposizioni per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, ovvero in stato di difficoltà strutturale a restituire il credito concesso. Inoltre, gli intermediari hanno il compito di aggiornare tempestivamente informazioni inserite in base all’andamento del rapporto e, in particolare, tenendo conto delle modificazioni della situazione debitoria conseguente ai c.d. cambi di stato, come ad esempio la regolarizzazione dei ritardi di pagamento o eventuali rientri dagli sconfinamenti.

Correttezza, segnalazioni e eventuali rettifiche

Prima di procedere a qualsiasi tipo di segnalazione, gli intermediari hanno sempre il dovere di verificare, con particolare attenzione la correttezza dei dati anagrafici e dell’esposizione debitoria dei soggetti segnalati, in modo da garantire la qualità dell’informazione inviata. Per lo stesso fine, essi devono anche provvedere, con la massima tempestività, alla rettifica di eventuali errori commessi che possano incidere sulla posizione di rischio del soggetto segnalato, impedendo la corretta valutazione del merito di credito da parte degli altri intermediari.

Tuttavia, qualora fossero presenti errori nelle segnalazioni trasmesse, gli intermediari devono inviare subito le relative rettifiche. Così facendo, la CR prenderà visione delle rettifiche e le comunicherà tempestivamente a tutti gli intermediari che avevano ricevuto l’informazione errata. Da qui si può comprendere che il processo di aggiornamento è continuo e che i dati presenti negli archivi della CR possono subire variazioni anche in intervalli di tempo minimi. Attenzione però: solo gli intermediari possono rettificare i dati segnalati, in quanto titolari dei rapporti con la clientela.

Cosa fornisce la Centrale Rischi ai segnalanti

Tutte le segnalazioni, una volta pervenute alla Centrale, vengono aggregate in modo da comporre la c.d. posizione globale di rischio e, successivamente, messe a disposizione dell’intermediario segnalante sotto forma di “flusso di ritorno personalizzato”, da cui emerge l’importo complessivo dei crediti concessi al soggetto segnalato da parte degli intermediari, nonché ulteriori dati funzionali a valutarne il rischio creditizio.

Alla rilevazione mensile appena illustrata, si aggiunge il “servizio di prima informazione” con il quale gli intermediari possono accedere, dietro corrispettivo, anche alle informazioni relative a soggetti da essi non censiti, al fine di ottenere elementi utili per l’avvio dell’istruttoria per la valutazione del merito di credito in caso di presentazione, da parte di questi, di richieste di finanziamento.

Memorandum of Understanding

Nel 2010, in seguito alla sottoscrizione del Memorandum of Understanding da parte delle principali Banche Centrali, si è istituzionalizzato il reciproco scambio dei dati tra le Centrali dei Rischi europee, funzionale al miglioramento della conoscenza della posizione debitoria dei residenti negli Stati Membri.

In questo modo, i dati archiviati nelle Centrali Rischi nazionali si completano con e rilevazioni provenienti dalle Centrali dei Paesi che hanno sottoscritto l’accordo, facendo emergere la c.d. posizione di rischio europeo in cui si esprime il grado di indebitamento dei soggetti dotati di operatività crossborder.
In Italia operano anche centrali rischi private, ovvero altri sistemi di rilevazione centralizzata dei rischi – denominati Sistemi di informazioni creditizie (SIC) – di natura privata e non gestiti dalla Banca d’Italia.

Centrale Rischi e rating MCC

La Centrale Rischi rappresenta anche uno degli elementi fondamentali presi in esame nel calcolo del rating MCC, un giudizio di merito di credito elaborato dal Mediocredito Centrale. In particolare, l’analisi della CR è una componente determinante per il calcolo del modulo andamentale, uno dei due pilastri che compongono il rating MCC, proprio per il fatto che in essa confluiscono tantissime informazioni condivise da tutti gli Intermediari partecipanti, e fornisce una fotografia globale dei crediti concessi dall’intero sistema creditizio al soggetto segnalato e del loro utilizzo da parte di quest’ultimo.

Vademecum per un buon utilizzo della Centrale Rischi

La CR ha un’importanza fondamentale sia per l’impresa che per gli Istituti di credito affidanti ed è buona prassi monitorarla con costanza. È “buona prassi” per le imprese:

  • Richiedere la CR periodicamente per accertarsi della propria posizione nei confronti del settore bancario
  • Non ricorrere ad elevati livelli di utilizzo delle proprie linee di credito, in quanto ciò potrebbe essere interpretato negativamente dalle dagli istituti di credito.
  • Verificare eventuali errori di segnalazione e richiederne tempestivamente la correzione per non essere pregiudicati da informazioni non veritiere.
  • Prestare molta attenzione nel non fare sconfini: gli sconfini, anche se solo di 1 euro, appaiono alle banche come sconfini non inferiori a 1.000 euro, ponendo inevitabilmente quest’ultime in stato di allarme poiché potrebbero segnalare la presenza di situazione di grave tensione finanziaria dell’impresa cliente.

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