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  • 06 Mag, 2022
  • By Marketing Kalaway

Decreto Aiuti maggio 2022: garanzie pubbliche e fondo perduto

Il decreto-legge approvato il 2 maggio 2022 dal Consiglio dei ministri prevede alcuni aiuti alle imprese danneggiate economicamente dalla crisi ucraina. In questo articolo vogliamo approfondire nello specifico le novità che riguardano le garanzie pubbliche e gli aiuti sotto forma di fondo perduto alle società italiane e soprattutto alle PMI.

In particolare, di seguito vedremo:

 

Fondo sostegno imprese fondo perduto

Il decreto prevede la creazione di un fondo per il 2022 destinato alle piccole e medie imprese, colpite dalla crisi ucraina, che sarà gestito dal ministero dello Sviluppo economico (Mise). In totale sono stati stanziati 200 milioni di euro e ogni beneficiario potrà ottenere un contributo fino a 400 mila euro. Tuttavia, se le domande superano le disponibilità del fondo, il contributo potrà essere ridotto in modo proporzionale. Le PMI appartenenti ai 26 settori più colpiti dalla crisi, individuati dalla Commissione Europea e indicati nella scheda alla fine dell’articolo, possono fare domanda di contributo se soddisfano contemporaneamente questi 3 criteri:

1) Vendite di beni o servizi realizzati negli ultimi 2 anni, compreso l’approvvigionamento di materie prime, con l’Ucraina, la Russia e la Bielorussia, superiori al 20% del fatturato totale;

2) Costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati nell’ultimo trimestre antecedente l’entrata in vigore del decreto aumentato di almeno il 30% rispetto al costo di acquisto medio dello stesso periodo del 2019.

3) Calo di fatturato registrato nell’ultimo trimestre di almeno il 30% rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2019. Per le aziende che nel 2019 avevano ricavi non superiori a 5 milioni, l’aiuto corrisponderà al 60% della differenza tra i ricavi medi dell’ultimo trimestre e quelli del corrispondente periodo del 2019. Per le imprese con ricavi superiori a 5 milioni e comunque fino a 50 milioni, la percentuale scenderà al 40%.

Per le imprese costituite dal primo gennaio 2020, il periodo di imposta di riferimento è il 2021. Per quanto riguarda la modalità di erogazione e presentazione delle domande, il verranno fissate le linee operative con un decreto successivo.

 

Garanzie SACE

Le garanzie pubbliche SACE verranno reintrodotte fino al 31.12.2022 sotto qualsiasi forma (inclusa l’apertura di credito documentaria) per le imprese che hanno subito danni economici dalla crisi Ucraina, ad esempio nel caso in cui siano state interrotte le catene di approvvigionamento e vi sia necessità di aprire nuove linee di credito per l’importazione di merci. La copertura della garanzia arriva fino al 90 %, la durata potrebbe arrivare fino a 8 anni e il limite di importo del prestito è pari al 15 % del fatturato o il 50% dei costi sostenuti. I fondi possono essere utilizzati per investimenti, costi del personale o per il circolante. Per le PMI il costo della garanzia sarà tra i 25 – 100 punti base.

Inoltre, è stata introdotta la possibilità di richiedere la garanzia SACE a condizioni di mercato allo scopo di ripatrimonializzazione oppure crescita dimensionale. La durata massima, in questo caso, è di 20 anni e la copertura della garanzia arriva fino al 70%. Potrebbe essere uno strumento utile alle società indebitate per poter allungare la durata dei mutui.

 

Fondo di garanzia per PMI

Attualmente il fondo prevede la possibilità di richiedere le garanzie che rientrano nella categoria aiuti Covid Temporary Framework fino al 30.06.2022. Le garanzie per i finanziamenti destinati a sostenere le esigenze di liquidità dovute al caro energia, potranno essere richieste a titolo gratuito.

Da luglio il fondo MCC tornerà al sistema di “fasce di merito” che prevede la copertura fino al 60% del finanziamento richiesto in base alle finalità e alla fascia di rischio della società richiedente, come già approfondito nel nostro precedente articolo sulla Legge di Bilancio 2022 .

Secondo il nuovo decreto Aiuti di maggio 2022, dal 01.07.2022 è prevista la possibilità di richiedere la copertura anche fino al 90 % però a condizione che i fondi siano dedicati all’efficientamento o diversificazione della produzione o del consumo energetico.

Inoltre, da luglio le garanzie saranno gratuite solamente per le imprese che operano nei 26 settori particolarmente colpiti.

Ulteriori dettagli circa le modalità operative saranno presto disponibili.

Settori e sottosettori particolarmente colpiti dalla crisi ucraina, individuati dalla Commissione Europea:

Codice NACE Descrizione
1. 14.11 Confezione di abbigliamento in pelle
2. 24.42 Produzione di alluminio
3. 20.13 Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici
4. 24.43 Produzione di zinco, piombo e stagno
5. 17.11 Fabbricazione di pasta-carta
6. 07.29 Estrazione di altri minerali metalliferi non ferrosi
7. 17.12 Fabbricazione di carta e di cartone
8. 24.10 Attività siderurgiche
9. 20.17 Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie
10. 24.51 Fusione di ghisa
11. 20.60 Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali
12. 19.20 Fabbricazione di prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
13. 24.44 Produzione di rame
14. 20.16 Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie
15. 13.10 Preparazione e filatura di fibre tessili
16. 24.45 Produzione di altri metalli non ferrosi
17. 23.31 Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti
18. 13.95 Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie, esclusi gli articoli di vestiario
19. 23.14 Fabbricazione di fibre di vetro
20. 20.15 Fabbricazione di concimi e di composti azotati
21. 16.21 Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno
22. 23.11 Fabbricazione di vetro piano
23. 23.13 Fabbricazione di vetro cavo
24. I seguenti sottosettori del settore dei gas industriali (20.11):
20.11.11.50 Idrogeno
20.11.12.90 Composti ossigenati inorganici degli elementi non metallici
25. I seguenti sottosettori del settore della fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici (20.14):
20.14.12.13 Cicloesano
20.14.12.23 Benzenici
20.14.12.25 Toluene
20.14.12.43 o-Xilene
20.14.12.45 p-Xilene
20.14.12.47 m-Xilene e miscele di isomeri dello xilene
20.14.12.50 Stirene
20.14.12.60 Etilbenzene
20.14.12.70 Cumene
20.14.12.90 Altri idrocarburi ciclici
20.14.23.10 Glicole etilenico (etandiolo)
20.14.63.33 2,2-Ossidietanolo (dietilenglicole)
20.14.63.73 Ossirano (ossido di etilene)
20.14.73.20 Benzolo (benzene), toluolo (toluene) e xilolo (xileni)
20.14.73.40 Naftalene e altre miscele di idrocarburi aromatici (esclusi benzolo, toluolo, xilolo)
26. I seguenti sottosettori del settore della lavorazione di minerali non metalliferi n.c.a. (23.99):
23.99.19.10 Lane di loppa, di scorie, di roccia e lane minerali simili, anche miscelate tra loro, in massa, fogli o rotoli

Fonti:

Sole 24 ore

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52022XC0324%2810%29

MISE (https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2043388-decreto-aiuti-le-misure-per-le-imprese)

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