Categoria: News
  • 20 Gen, 2021
  • By Marketing Kalaway

Legge di Bilancio 2021: gli interventi per PMI e Midcap

LEGGE 30 dicembre 2020, n. 178. Legge di Bilancio 2021

Dopo un lungo procedimento legislativo, in data 30/12/2020 è stata pubblicata in Gazzetta ufficiale la Legge di Bilancio 2021. Le novità riguardanti le imprese sono molteplici e spaziano dalla proroga delle misure straordinarie introdotte dal Decreto Cura Italia e Decreto Liquidità ai contributi per investimenti in beni strumentali, ricerca e sviluppo e innovazione tecnologica.

Riassumiamo di seguito le principali novità introdotte dalla legge con particolare focus rivolto alle PMI e Midcap. In particolare affronteremo i seguenti temi:

LEGGE 30 dicembre 2020, n. 178. Legge di Bilancio 2021

Dopo un lungo procedimento legislativo, in data 30/12/2020 è stata pubblicata in Gazzetta ufficiale la Legge di Bilancio 2021. Le novità riguardanti le imprese sono molteplici e spaziano dalla proroga delle misure straordinarie introdotte dal Decreto Cura Italia e Decreto Liquidità ai contributi per investimenti in beni strumentali, ricerca e sviluppo e innovazione tecnologica.

Riassumiamo di seguito le principali novità introdotte dalla legge con particolare focus rivolto alle PMI e Midcap. In particolare affronteremo i seguenti temi:

Fondo Garanzia PMI

La Legge di Bilancio 2021 ha prorogato al 30 giugno 2021 la moratoria straordinaria per le PMI prevista dall’articolo 56 del decreto Cura Italia (commi da 248 a 254). La proroga è automatica, salvo esplicita rinuncia da far pervenire alla banca entro il 31 gennaio 2021; chi non ha ancora beneficiato della moratoria, può farlo presentando apposita richiesta alla banca entro il 31 gennaio 2021.

Viene prorogata al 30 giugno 2021 la disciplina straordinaria del Fondo Garanzia PMI prevista dall’articolo 13 comma 1 del decreto Liquidità (Comma 244). Inoltre, dal 1° marzo 2021 e fino al 30 giugno 2021 le Midcap non potranno più accedere alle garanzie del Fondo, ma saranno ammesse alla garanzia SACE alle condizioni agevolate offerte dal Fondo centrale.

I finanziamenti fino a 30.000 Euro garantiti al 100% dal Fondo previsti dall’articolo 13, comma 1, lettera m), possono avere una durata non più di 10 ma di 15 anni (comma 216).

Garanzia SACE

La Legge di Bilancio 2021 ha esteso la possibilità di accedere alla garanzia SACE fino al 30 giugno 2021. La garanzia è rilasciata fino al 30 giugno, per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di 24 mesi. (comma 206).  Per le aziende Midcap (numero dipendenti maggiore di 249 e inferiore a 499) è prevista la possibilità di accedere alla Garanzia SACE alle stesse condizioni previste per il Fondo Centrale di Garanzia fino alla decorrenza di € 5 milioni (comma 209).

In particolare, la garanzia sarà gratuita e la percentuale di copertura sarà del 90%, con un importo massimo dei finanziamenti di 5 milioni di Euro. Rientrano nel limite dei 5 milioni di Euro anche le eventuali operazioni concluse con garanzia del Fondo Centrale di Garanzia.

Inoltre, sarà possibile richiedere la garanzia anche per operazioni di consolido o rinegoziazione di debiti esistenti, a patto che il nuovo finanziamento preveda l’erogazione di un credito aggiuntivo pari al 25% del debito originario a fronte di un minor tasso di interesse o una maggiore durata.

Nuova Sabatini

Per quanto riguarda il contributo “Nuova Sabatini”, la Legge di Bilancio prevede l’erogazione in un’unica soluzione del contributo, a prescindere dall’importo del finanziamento (commi 95-96).

Precedentemente, il pagamento del contributo era previsto in 6 annualità per finanziamenti di importo superiore a €200.000 e in un’unica soluzione per importi inferiori.

Si sottolinea che, in ogni caso, il contributo “Nuova Sabatini” viene erogato solamente a seguito dell’ultimazione del programma di investimenti.

Piano Nazionale transizione 4.0

A decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dal settore di appartenenza, forma giuridica e dimensione che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi (destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato), è riconosciuto un credito d’imposta che varia a seconda del periodo di realizzazione e in base alla tipologia di investimento.

Beni strumentali nuovi inclusi nell’allegato A della legge 11 dicembre 2016 n.232

Dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021 abbiamo:

  • un credito d’imposta pari al 50% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di Euro
  • un credito d’imposta pari al 30% del costo per la quota di investimenti superiori da 2,5 milioni a 10 milioni di Euro
  • un credito d’imposta pari al 10% del costo per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di Euro
  • limite massimo di investimento 20 milioni di Euro
  • Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

La misura si estende al 30 giugno 2022, se entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Dal primo gennaio al 31 dicembre 2022 (ovvero fino al 30 giugno 2023 se entro il 31/12/2022 in caso di pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione) il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 40% per investimenti fino a 2,5 milioni, 30% da 2,5 milioni a 10 milioni e nella misura del 10% per investimenti da 10 milioni a 20 milioni.

Beni strumentali nuovi NON inclusi nell’allegato A della legge 11 dicembre 2016 n.232

Dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021 abbiamo:

  • limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro per investimenti in beni materiali
  • limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro per investimenti in beni immateriali
  • il credito d’imposto è pari al 10% del costo sostenuto
  • per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni
  • il credito d’imposta è elevato al 15% per investimenti in strumenti tecnologici destinati alla realizzazione di modalità di lavoro agile (come definito dall’articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81)
  • Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

La misura si estende fino al 30 giugno 2022, se entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 6% per investimenti effettuati nel periodo 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 con le stesse caratteristiche sopra elencate.